Contratto di conto corrente bancario contenente clausole invalide e nullità della transazione.
La Corte Suprema di Cassazione, con una recentissima decisione (Sez. I, n. 2413 del 08.02.2016) si sofferma sui rapporti tra l’art. 1972 c.c., che sancisce la nullità della transazione relativa ad un contratto illecito, e contratto di conto corrente bancario con apposte clausole nulle. In particolare il Collegio di legittimità stabilisce che “l'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso”. Nel caso di specie la Corte ha escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo.