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CORPORATE M&A (Avv. Dario Majuri)


Cessione quote di Srls a soggetti diversi da persone fisiche

il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che le quote di una società a responsabilità limitata semplificata possono essere oggetto di cessione a soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale subentro nella compagine sociale muta però la natura della società e, pertanto, l’organo amministrativo deve convocare l’assemblea dei soci per la modifica della denominazione sociale, da Srls a Srl. Inoltre, ove necessario i soci devono provvedere ad aumentare il capitale sociale al di sopra del valore nominale di Euro 9.999; in assenza la Srl “derivata” assume lo status di Srl ordinaria a capitale esiguo.

START UP (Avv. Dario Majuri)


Costituzione delle start-up innovative in forma di SRL

il Decreto MISE del 17.2.2016 prevede le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata per le start-up innovative. Importante il passaggio in cui si prevede che “l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative siano redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese”; ciò al precipuo scopo di favorire l’avvio dell’attività imprenditoriale di start-up innovative e incubatori certificati.

FAMIGLIA E SUCCESSIONI (Avv. Marianne Sommatino)


Sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di simulazione spettante al coerede.

La Suprema Corte, con una recente decisione (Sez. II, n. 3932 del 29.02.2016), torna ad occuparsi del dibattuto tema della decorrenza dei termini prescrizionali dell’azione simulatoria spettante al coerede in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti dal de cuius. In particolare, secondo il Collegio di legittimità, “i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione; mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del de cuius”. Da quanto statuito appare quindi evidente che, al fine del calcolo della prescrizione, sarà necessario valutare il petitum sostanziale in relazione alla posizione concretamente fatta valere dall’attore.

DIRITTO BANCARIO (Avv. Alessio Cordova)


Contratto di conto corrente bancario contenente clausole invalide e nullità della transazione.

La Corte Suprema di Cassazione, con una recentissima decisione (Sez. I, n. 2413 del 08.02.2016) si sofferma sui rapporti tra l’art. 1972 c.c., che sancisce la nullità della transazione relativa ad un contratto illecito, e contratto di conto corrente bancario con apposte clausole nulle. In particolare il Collegio di legittimità stabilisce che “l'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso”. Nel caso di specie la Corte ha escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo.

RESPONSABILITĄ CIVILE E RISARCIMENTO DANNI (Avv. Giuliana Pipi)


Danno morale e onere probatorio.

La Cassazione civile, con una recentissima decisione (Sez. III, n. n. 339 del 13.01.2016), torna ad occuparsi degli oneri probatori incombenti sul danneggiato nel caso di sinistro dal quale sia derivato un danno non patrimoniale. In particolare, il Supremo Collegio statuisce che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”.

La decisione appare rilevante perché, escludendo qualsiasi tipo di appiattimento della valutazione del danno morale sui parametri del danno biologico, che come è noto vengono ricondotti alle tabelle di valutazione, rafforza la concezione del danno morale soggettivo quale voce autonoma di pregiudizio.

RECUPERO CREDITI (Avv. Dario Majuri)


Pignoramento presso terzi e revocatoria ordinaria.

La Cassazione civile (Sez. III, n. n. 20595 del 14.10.2015), con una recente decisione si pronuncia sui rapporti tra azione revocatoria ordinaria e pignoramento presso terzi, stabilendone l’alternatività a tutela della garanzia generica spettante al creditore a norma dell’art. 2740 c.c.. In particolare i giudici di Piazza Cavour sanciscono che “nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento presso il terzo acquirente, del credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono, rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione esecutiva immobiliare ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente, ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di assegnazione del corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553 c.p.c.”.

Tale decisione, dal cui effetto scaturisce un evidente enforcement delle ragioni creditorie, si colloca nel solco di una precedente pronuncia (Cass. Civ., sez. III, n. 28155/2013) con la quale i supremi giudici avevano già escluso che tra i due rimedi – vale a dire azione revocatoria e pignoramento presso terzi – fosse riscontrabile un rapporto di pregiudizialità necessaria che imponesse ex art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio esecutivo in attesa dell’esito di quello revocatorio


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