Call Palermo +39 (091) 7487895 - Call Roma +39 (06) 81153262 - info@letstudiolegale.it

FAMIGLIA E SUCCESSIONI (Avv. Marianne Sommatino)


Sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di simulazione spettante al coerede.

La Suprema Corte, con una recente decisione (Sez. II, n. 3932 del 29.02.2016), torna ad occuparsi del dibattuto tema della decorrenza dei termini prescrizionali dell’azione simulatoria spettante al coerede in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti dal de cuius. In particolare, secondo il Collegio di legittimità, “i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione; mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del de cuius”. Da quanto statuito appare quindi evidente che, al fine del calcolo della prescrizione, sarà necessario valutare il petitum sostanziale in relazione alla posizione concretamente fatta valere dall’attore.